Non cambiano le regole per il consumo sul posto negli esercizi di vicinato, legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (ad es. macellerie), effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale. Anche in tal caso non ci deve essere servizio assistito di somministrazione (Ministero Sviluppo Economico – risoluzione 09 marzo 2017, n. 87473).
Anche se effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale, il consumo sul posto non può essere effettuato secondo le modalità previste per la somministrazione di alimenti e bevande; di fatto, gli arredi utilizzati non possono coincidere con quelli tradizionalmente utilizzati nella somministrazione (tavoli e sedie), né può essere ammesso il servizio assistito. È ammesso esclusivamente l’utilizzo di:
– di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale;
– di stoviglie e posate a perdere;
– panchine;
– sedie non abbinabili ai piani di appoggio.
I piani e le sedute devono intendersi non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all’interno dell’ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che l’utilizzo congiunto della seduta e del piano d’appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).
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