L’apposizione del visto di conformità tutela il legittimo affidamento del contribuente che si rivolge ad un CAF o professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevedendo in caso di visto infedele la responsabilità principale del soggetto al pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni dal contribuente.
Nell’ambito della recente Circolare n. 7/E del 2017, riguardante la presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni per evitare le conseguenze del visto infedele.
Attraverso la disciplina del visto di conformità, e in particolare delle disposizioni riguardanti il visto infedele, viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita dalla previsione che il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in seguito al controllo formale della dichiarazione, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL CAF/PROFESSIONISTA
La definitività del rapporto Contribuente – Fisco non si realizza:
– se il CAF o il professionista, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione di visto infedele all’esito del controllo da parte del Fisco, si accorge di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato, e trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione; in tal caso la responsabilità del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione;
– in caso di mancanza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente, assenza delle situazioni autocertificate dallo stesso ovvero errata indicazione degli elementi reddituali da parte del contribuente.
CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato è tenuto a effettuare i seguenti controlli della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Le cause di punibilità, con applicazione dei conseguenti effetti dovuti al rilascio del visto infedele, dunque, si limitano alla verifica:
a) della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
b) delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
c) delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
d) dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
Il CAF o il professionista abilitato resta, peraltro, responsabile per la non corretta verifica:
– della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
– dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
– delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
– delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
– dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
– degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
In relazione a spese suddivise in più anni, il controllo deve essere eseguito ad ogni utilizzo della rata dell’onere, fermo restando la possibilità per il CAF o professionista abilitato che presta l’assistenza fiscale di non richiedere nuovamente l’esibizione della documentazione già verificata in precedenza e della quale sia stata trattenuta copia.
Per le spese appartenenti alla medesima tipologia, al fine di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte, la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella presente nella Certificazione Unica di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta.
D’altra parte, il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti o la raccomandata informativa all’inquilino per la cedolare secca).
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
I modelli di dichiarazione e relativi documenti di supporto possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, e devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef). In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
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