Forniti chiarimenti sulle erogazioni a favore delle ONG e delle ONLUS, deducibili nel modello di dichiarazione 730 (Agenzia Entrate – circolare 04 aprile 2017, n. 7).
Contributi alle ONG
Sono deducibili nel limite del 2% del reddito complessivo le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle ONG (Organizzazioni non governative) riconosciute idonee alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La deduzione spetta a condizione che, per le medesime erogazioni a favore della ONG che abbia mantenuto la qualifica di ONLUS, non si fruisca:
– della detrazione prevista per le erogazioni effettuate a favore delle ONLUS;
– della deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque entro € 70.000 annui.
Contributi alle ONLUS
Sono deducibili nei limiti del 10% del reddito complessivo e nella misura massima di € 70.000, le liberalità a favore delle:
– Onlus, comprese nell’elenco consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
– Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
– Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
– Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
La deduzione spetta anche quando l’erogazione abbia come oggetto beni in natura e comporta la non spettanza delle detrazioni a favore delle ONG che hanno ancora mantenuto la qualifica di ONLUS e quelle previste per le ONLUS.
In entrambi i casi, ai fini della deducibilità, l’erogazione deve essere effettuata esclusivamente tramite versamento bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. Di fatto, non spetta per le erogazioni in contanti.
Link all’articolo originale