Forniti chiarimenti sulle erogazioni a favore di istituti scolastici e universitari, detraibili e deducibili nel modello di dichiarazione 730 (Agenzia Entrate – circolare 04 aprile 2017, n. 7).
Erogazioni a favore di istituti scolastici
La detrazione ammonta al 19% delle erogazioni liberali effettuate a favore:
– degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro e appartenenti al sistema nazionale di istruzione;
– delle istruzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.
L’erogazione deve essere effettuata esclusivamente tramite versamento bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare, pena la non spettanza della detrazione.
La detrazione non spetta per le erogazioni in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico. È inoltre calcolata sull’intero importo erogato e non è cumulabile con la detrazione per le spese di frequenza scolastica, riferita al singolo alunno.
Erogazioni a favore di enti universitari
Le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali sono invece deducibili senza alcun limite.
Sono deducibili anche le erogazioni effettuate a favore delle aziende ospedaliere universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
La deduzione non può cumularsi con le altre agevolazioni fiscali e richiede che l’erogazione venga effettuata esclusivamente tramite versamento bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare.
Non spetta la deduzione per le erogazioni effettuate in contanti.
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