730/2017: istruzioni sulle spese di acquisto/costruzioni di immobili dati in locazione




Forniti chiarimenti sulle spese di acquisto/costruzioni di immobili dati in locazione, deducibili nel modello di dichiarazione 730 (Agenzia Entrate – circolare 04 aprile 2017, n. 7).

Per l’acquisto di immobili abitativi destinati alla locazione è concessa, in relazione alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 e attestate da regolare fattura, una deduzione dell’importo massimo di € 300.000, ripartita in otto quote annuali di pari importo, per un importo pari al 20% del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, dell’unità abitativa come risulta dall’atto notarile, non cumulabile con la detrazione d’imposta per recupero del patrimonio edilizio.
L’agevolazione spetta anche per gli interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unità abitativa, limitatamente alla quota di essi riferita ad un mutuo di valore non superiore al minore tra il prezzo di acquisto dell’immobile e il limite di € 300.000.
La deduzione spetta alle persone fisiche, non esercenti attività commerciale, in caso di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento e costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali siano già riconosciuti diritti edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all’edificazione siano stati rilasciati entro il 12 novembre 2014 e i lavori di costruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 2017.
Ai fini dell’agevolazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:
– entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’abitazione deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo (nel caso di acquisto avvenuto prima del 3 dicembre 2015 il termine di sei mesi decorre da tale data e nel caso di nuova costruzione, il termine dei sei mesi decorre dal rilascio dell’attestato di agibilità o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso);
– la durata minima del contratto di locazione deve essere pari ad anni otto (la deduzione non viene meno se per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data di risoluzione del precedente contratto);
– l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), non deve trovarsi nelle zone omogenee classificate E (zone territoriali destinati ad usi agricoli) e consegue prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
– il canone di locazione non deve essere superiore al minore importo tra il canone concordato e il canone speciale;
– non sussistono rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
– sia accertata l’esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate.





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