Ai fini del redditometro, il giudice tributario deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per più annualità (Corte di Cassazione – Ordinanza 05 maggio 2017, n. 10972).
La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTR che, in linea con la sentenza della CTP, aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento IRPEF. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato si basava originariamente sullo scostamento biennale del reddito secondo il “redditometro” applicabile ratione temporis per gli anni 2006/2007 e che quindi essendo venuto meno per autotutela l’accertamento per la prima annualità difettava uno dei presupposti giuridici essenziali della metodologia accertativa utilizzata; che peraltro a tale specifico fine non si poteva valorizzare il mutamento di contestazione operato in sede processuale dall’Ente impositore, mirante a sostituire l’annualità fiscale 2006 con quelle 2008/2009.
La Cassazione ribadisce che “Il processo tributario, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, sicché il giudice tributario non può estendere la propria indagine all’esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’ufficio”.
Inoltre, “Ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico; con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità”.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di entrambi tali principi di diritto, in particolare escludendo che la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato fosse giudizialmente emendabile con specifico riguardo alla seconda annualità nella quale si era verificato lo “scostamento reddituale” occorrente ai fini della legittimità della procedura accertativa de qua.
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