La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 maggio 2017, n. 11094).
Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Abruzzo che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio, ha ritenuto la legittimità della pretesa fiscale con riferimento all’indeducibilità dei rimborsi per compensi di amministratore e spese di rappresentanza, rigettando l’appello proposto dalla parte contribuente. Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
La Corte considerato che il primo motivo di ricorso, concernente la violazione della disciplina in tema di notifica dell’avviso di accertamento, è manifestamente infondato e che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale.
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