Accertamento fiscale: verificatori nei locali dell’impresa oltre i termini di legge




La sanzione della nullità dell’avviso di accertamento non può essere collegata al superamento del termine di legge di permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI civ. – Ordinanza 27 aprile 2017, n. 10481)

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una società, avverso la sentenza della CTR Veneto, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiori IRES, IRAP ed IVA in relazione all’anno d’imposta 2005, a seguito di accesso presso la sede dell’impresa (coincidente con l’abitazione del legale rappresentante) e di verifica fiscale conclusasi con il processo verbale di constatazione, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, dichiarando la nullità dell’atto impositivo per violazione dell’art. 12 comma 5 L. 212/2000, essendovi stata permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa per oltre 30/60 giorni.
L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, la violazione e falsa applicazione del sopra indicato articolo, avendo i giudici della C.T.R. ricollegato al superamento del termine di legge di permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa la sanzione della nullità dell’avviso di accertamento.
Per la Suprema Corte questa censura è fondata. Secondo la Cassazione in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione.
In ipotesi anche di ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica, il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi, può rivolgersi al Garante il quale, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso, richiamando “gli uffici al rispetto di quanto previsto dalla legge, ed, ove rilevi comportamenti che “determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali “al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.
In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.
La disposizione in esame, non si riferisce alla durata delle attività di verifica ma alla durata della permanenza degli operatori civili e militari dell’Amministrazione finanziaria nella sede del contribuente e, nella specie, la C.T.R. ha tenuto conto semplicemente della data di inizio della verifica e della data di consegna del P.V.C., come dedotto anche dalla ricorrente Agenzia delle Entrate.
Per tutto quanto sopra esposto, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione.





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