Siglato, il giorno 20/4/2017, tra SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa), e la FESICA CONFSAL, la CONFSAL FISALS, l’accordo per il rinnovo del “CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi”. Si riporta una sintesi della Parte Economica.
Il presente CCNL, che decorre sia per la parte economica sia per la parte normativa, dall’1/5/2017 e scadrà il 30/4/2020, ha ampliato il campo di applicazione e la classificazione del personale, dedicando una particolare attenzione ai profili professionali degli operatori di vendita di 1.a e 2.a categoria.
Minimi tabellari
In armonia con l’accordo siglato il 4/4/2017 tra le stesse parti, con il quale sono stati revocati i futuri aumenti retributivi da erogare dall’1/8/2017, attualmente la retribuzione resta quella prevista dal CCNL a decorrere dall’1/11/2016. Nelle tabelle che si riportano, il nuovo accordo del 20/4/2017, ha aggiunto anche gli elementi retributivi riguardanti gli Operatori di vendita.
Livello |
1/11/2016 |
3° elemento |
Q |
2.656,11 |
2,07 |
I |
2.208,48 |
2,07 |
II |
1.977,90 |
2,07 |
III |
1.763,29 |
2,07 |
IV |
1.592,68 |
2,07 |
V |
1.487,26 |
2,07 |
VI |
1.386,42 |
2,07 |
VII |
1.264,65 |
2,07 |
Operatore di vendita 1 |
1.538,63 |
– |
Operatore di vendita 2 |
1.371,26 |
– |
Le Parti hanno concordato di aggiungere le seguenti tabelle, relative:
1) agli addetti ai call center:
Livello |
1/5/2017 |
3° elem. |
Q |
2.656,10 |
2,07 |
I |
2.208,47 |
2,07 |
II |
1.977,91 |
2,07 |
III |
1.763,29 |
2,07 |
IV |
1.592,32 |
2,07 |
V |
1.487,24 |
2,07 |
VI |
1.386,40 |
2,07 |
VII |
1.264,62 |
2,07 |
2) ai lavoratori assunti con contratto di sviluppo occupazionale (CSO):
Livello |
Contratto di sviluppo occupazionale (CSO) |
1/5/2017 |
3° elem. |
I |
1.877,21 |
2,07 |
II |
1.681,21 |
2,07 |
III |
1.498,80 |
2,07 |
IV |
1.353,78 |
2,07 |
V |
1.264,17 |
2,07 |
VI |
1.178,46 |
2,07 |
VII |
1.074,95 |
2,07 |
Si tratta di un contratto innovativo di natura sperimentale, a tempo determinato e può essere stipulato, esclusivamente, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
a) lavoratrici e lavoratori dal 30° anno di età in poi;
b) donne e uomini disoccupati da oltre ventiquattro mesi;
c) donne e uomini che rientrano in specifiche misure di politica attiva del lavoro messe in atto da operatori pubblici e privati per l’impiego;
d) lavoratrici e lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali;
e) lavoratrici e lavoratori assunti per l’avvio di nuove attività nei primi diciotto mesi;
f) lavoratrici e lavoratori assunti da imprese che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro.
Il CSO ha una durata minima di mesi 6 e massima di mesi 18. Le mensilità sono da considerarsi continuative e non prorogabili. L’impresa può utilizzare il CSO un’unica volta per il medesimo lavoratore.
L’impresa, entro 5 giorni dalla scadenza del CSO, comunica al lavoratore la mancata conferma o il proseguimento del suo contratto. In caso di proseguimento il rapporto è convertito automaticamente a tempo indeterminato.
3) ai lavoratori assunti con contratto di primo ingresso (CPI) e contratto di reimpiego (CR):
Livello |
Contratto di Primo Ingresso (CPI) e Contratto di Reimpiego (CR) |
Retribuzione primo anno |
Retribuzione secondo anno |
III |
1.322,47 |
2,07 |
1.498,80 |
2,07 |
IV |
1.194,51 |
2,07 |
1.353,80 |
2,07 |
V |
1.115,45 |
2,07 |
1.264,17 |
2,07 |
VI |
1.039,81 |
2,07 |
1.178,46 |
– |
Per lavoratori di “Primo Ingresso” si intendono quelli che alla data di assunzione presso l’impresa non abbiano pregressa esperienza professionale nella specifica mansione ad essi assegnata o che, sempre in riferimento alla mansione attribuita, abbiano maturato una precedente esperienza non superiore a 6 mesi.
Il contratto di “Reimpiego” è finalizzato a facilitare le assunzioni di soggetti che si trovano in stato di non occupazione.
In particolare, il CR è finalizzato al reinserimento di:
– lavoratori con più di 50 anni di età;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– lavoratori di qualsiasi età disoccupati di lunga durata privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
– soggetti espulsi dal mercato dei lavoro e percettori di ammortizzatori sociali e soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l’impiego.
Salario incentivante
Per gli addetti ai call center inseriti al sesto livello che, in via preliminare e continuativa – per almeno il 70% della loro attività – si occupano di campagne di outbound – chiamate telefoniche in uscita – con compiti di promozione, vendita, telemarketing; presa appuntamenti ecc., il salario è composto da una parte variabile, aggiunta alla parte fissa tabellare, fino ad un massimo del 15% di questa.
Per periodi di almeno sei mesi, qualora nell’impresa, non vi fossero campagne outbound in essere, agli operatori sarà riconosciuta un’indennità forfettaria pari al 5% della paga base ed essi potranno essere adibiti a mansioni diverse rispetto all’outbound telefonico e spostati nel settore inbound – chiamate in ingresso – o in altre attività presenti in quel momento in azienda. Dopo trenta mesi di inserimento in questa area, gli addetti saranno inquadrati automaticamente al quinto livello.
Scatti di anzianità
Le Parti hanno aggiungendo i due livelli di inquadramento relativi agli operatori di vendita, hanno previsto i seguenti importi a titolo di aumenti periodici di anzianità:
Livelli |
Importi |
Operatori vendita 1 |
15,50 |
Operatori vendita 2 |
14,46 |
Reperibilità
Le modalità operative ed organizzative dell’istituto della reperibilità, sono demandate ad accordi di secondo livello in base alle esigenze e specificità gestionali delle aziende.
La reperibilità deve, in ogni caso, essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente e al personale interessato sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:
a) euro 7,75 per ogni giornata feriale di reperibilità;
b) euro 10,33 per ogni giornata festiva o di riposto legale di reperibilità.
Con riguardo ai “lavoratori dipendenti da call center in outsourcing”, l’azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità per lavoratori appartenenti a particolari servizi (es. addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti al servizio automatizzato all’utenza e supervisori di sistemi, operatori di base e specializzati che operino su servizi i cui presidi notturni e festivi non superino due unità in particolar modo quando tali presidi siano gli unici presenti in azienda).
Al personale di cui sopra spettano:
a) euro 15,00 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di euro 7,50;
b) il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento;
c) il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di euro 9,00.
Trasferta per gli Operatoti di vendita
Per gli operatori di vendita, in caso di trasferta, la diaria fissa ha carattere retributivo per il 50% del suo ammontare.
La diaria non è dovuta per il periodo di permanenza in sede. Peraltro, ai lavoratore che non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto deve essere corrisposta un’indennità per i giorni di mancato viaggio pari a 2/5 della diaria.
Se il lavoratore non ha la residenza nel luogo in cui ha sede l’azienda ha, inoltre, diritto al rimborso delle maggiori spese sostenute per la permanenza in sede.
Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori dall’abituale sede di lavoro sono rimborsate con un’indennità da concordarsi.”