Siglata con riserva, il giorno 5/5/2017, tra Feniof, assistita da Confcommercio e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre La presente ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2017 e scadrà il 31/12/2020. Le OO.SS. dichiarano che la riserva sarà sciolta entro il 20/5/2017 in esito alla consultazione certificata di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL. Minimi tabellari Livelli 1/7/2017 1/8/2018 1/9/2019 1/10/2020 Indennità di responsabilità sanitaria Indennità di reperibilità – a € 8,00 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta); Nel caso in cui, nell’arco temporale di reperibilità, il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività, l’indennità di cui al periodo precedente è incrementata di: – € 5,00 per il turno di reperibilità dal lunedì al venerdì; Sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servizio. Assistenza sanitaria integrativa Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore. Riduzione dell’orario di lavoro annuo Ferie
I minimi tabellari mensili, in vigore al 31/12/2016, sono aumentati dei seguenti importi e secondo le seguenti scadenze, con riferimento al parametro 113 del 4° livello:
1°
15,40
21,56
21,56
26,18
2°
12,92
18,09
18,09
21,96
3°
11,15
15,61
15,61
18,96
4°S
10,62
14,87
14,87
18,05
4°
10,00
14,00
14,00
17,00
5°
8,85
12,39
12,39
15,04
Si specifica che la suddetta indennità agli autisti necrofori del 4° livello che svolgono mansioni di polizia mortuaria, pari ad euro 10,33, è riconosciuta mensilmente.
In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro.
La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari:
– a € 16,00 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto nei giorni considerati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta).
– € 9,00 per il turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi.
Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il trattamento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore, che decorrono dal momento in cui il dipendente raggiunge il luogo di lavoro. Fermo restando il trattamento retributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente lavorate concorrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. Qualora la prestazione, iniziata in regime di reperibilità, prosegua durante l’orario normale di lavoro, verranno retribuite con il trattamento previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo le sole ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità.
Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno sommate nell’arco del mese in corso ed i residui nel mese successivo.
E’ ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità.
Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. L’inizio dell’orario di lavoro nel giorno o nel turno successivo è differito di tante ore Quante sono le ore di riposo compensativo da recuperare.
Le parti, concordando di prevedere, a far data dall’1/7/2018, una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione.
Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei Quadri.
La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10,00 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2,00 euro, salva diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presente articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette Quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali che, alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, già prevedano l’iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a guanto previsto sopra, ferma restando la possibilità di aderire al Fondo EST.
Dall’1/6/1986 l’orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue attraverso la concessione di riposi compensativi il cui utilizzo avverrà tenute presenti le esigenze aziendali.
Dall’1/4/1989 l’orario di lavoro annuo è ridotto di 1 giornata.
Dall’1/10/1990 l’orario di lavoro è ridotto di un’ulteriore giornata.
Tali riduzioni danno luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati, tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali, tenute presenti anche le esigenze del singolo.
Se entro il 31 dicembre di ciascun anno non potranno essere concessi, detti riposi saranno compensati con la retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno, oppure potranno essere frutti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
L’epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. Fermo restando che almeno due settimane di ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di maturazione, è ammessa la possibilità di fruizione del restante periodo di ferie entro 24 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito al periodo di fruizione.
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Circolare di Studio
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