Accordo per il rinnovo del CCNL Trasporto Funebre – Seconda Parte





Si riporta la seconda parte della sintesi sull’ipotesi di accordo siglata con riserva, il giorno 5/5/2017, tra Feniof, assistita da Confcommercio e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre


Contributi sindacali
E’ l’azienda stessa che provvede a trattenere l’importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, con specifica delega – sottoscritta e inoltrata all’azienda – e che ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato.
A far data dall’1/1/2018 la validità della delega sottoscritta dal lavoratore a favore di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti o riconosciute in azienda, è attivabile a condizione che ¡I lavoratore operi la revoca dell’eventuale delega precedentemente conferita a favore di altre Organizzazioni Sindacali.
La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’azienda per oli adempimenti relativi, e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro.
Dall’1/1/2018 la revoca della delega avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’inoltro.
L’importo minimo del contributo sindacale, applicato anche alla 13ma e alla 14ma mensilità, è pari allo 1% da calcolare sulla somma delle seguenti voci retributive:


– retribuzione tabellare
– ex indennità di contingenza.


Contratti a tempo determinato
Vengono recepite, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e la normativa vigente in materia.
Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015, è stabilito nelle misure di seguito indicate:


















Base di computo

n. di lavoratori

0-4 2
5-10 5
11-25 7
26-50 10
Oltre 50 20%


Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui sopra, le assunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL.
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7/10/1963, n. 1525, successive modificazioni; ai sensi del comma 2 dell’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015 e del comma 2 dell’art. 21, le parti potranno convenire di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno previa contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL.
c) lavoratori di età superiore a 55 anni.


La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
La durata complessiva del rapporto a termine – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.
Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
In applicazione dell’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa impresa per un periodo, anche frazionato, superiore a 7 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
La durata dell’eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.


Somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione è ammessa nelle aziende con almeno 4 dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, per un numero di lavoratori pari a 4. Per le aziende con più di 4 dipendenti, tale misura è incrementata del 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. compresi gli apprendisti. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore.
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a quattro, rientrano nei casi di legittima instaurazione di un rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato le seguenti ipotesi:
a. per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
b. esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente;
c. per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
d. personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica;
e. per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
f. sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per ipotesi di cui alla Legge 18/1/1992 n. 16 e successive modificazioni;
g. per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato.
Le imprese non potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo per lo svolgimento delle seguenti mansioni:


a. addetto al recupero salme;
b. tanatoprattore.


Permessi
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti la parola “coniuge”, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.


Permessi solidali
I lavoratori possono volontariamente donare/cedere a titolo gratuito ore maturate di permessi retribuiti ovvero ferie eccedenti la misura minima di quattro settimane, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata richiesta ai fine di assistere parenti o affini entro il primo grado, conviventi ex Legge n. 76/2016, che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. Quanto sopra si intende esteso anche al lavoratore qualora affetto da grave malattia documentata.
Le ore oggetto di donazione/cessione sono quelle, accantonate o maturate, relative ai permessi retribuiti disciplinati a vario titolo dal vigente CCNL ovvero da accordi di secondo livello, comprese le ore accantonate o maturate nell’anno solare precedente la richiesta.


Congedi per violenza di genere
Sulla base e ai sensi di guanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di tre mesi. Il periodo di congedo è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.





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