Accordo sulle elezioni delle RSU nelle imprese di servizi ambientali
Sottoscritto un nuovo accordo in materia di elezioni delle RSU per le imprese e società esercenti servizi ambientali
Con la firma dell’accordo in aggetto le R.S.U. in carica si intendono decadute alla data del 30/4/2017, per cui a decorrere dall’1/5/2017 e fino all’entrata in carica delle R.S.U. neoelette, nelle unità produttive aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti la loro rappresentanza e la titolarità negoziale nei confronti delle imprese viene esercitata dalle Strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti o di quelle firmatarie o di quelle comunque riconosciute in azienda ai sensi dell’art. 19 della L. n. 300/1970.
Eventuali accordi di secondo livello, saranno sottoposti, mediante referendum indetto unitariamente dalle Strutture firmatarie i predetti accordi di secondo livello, all’approvazione dei lavoratori aventi diritto al voto.
Il referendum si dovrà tenere entro 15 giorni dalla firma dell’accordo di secondo livello e si intenderà valido ove allo stesso abbia partecipato almeno il 50% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, l’ulteriore referendum si dovrà tenere entro i 15 giorni successivi, e si intenderà valido ove allo stesso abbia partecipato almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L’accordo di secondo livello si intenderà validato con la maggioranza di almeno il 50% +1 dei votanti.
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