Fornite le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rende noto ai contribuenti informazioni riguardanti i redditi non dichiarati, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia entrate – provvedimento 12 maggio 2017, n. 91828).
Le comunicazioni sono trasmesse via PEC, ovvero per posta ordinaria, in caso di indirizzo PEC non attivo e possono riguardare le seguenti tipologie dei redditi:
– redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione non finanziaria;
– redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– assegni periodici;
– redditi di partecipazione, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria;
– redditi diversi;
– redditi di lavoro autonomo abituale e professionale;
– redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
– redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
– redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.
Sono rese al contribuente ai fini di una valutazione anche in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, in modo tale da poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti alla stessa Agenzia in grado di giustificare le presunte anomalie. Eventuali errori ed omissioni possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in regione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
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