In materia di regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, si illustrano dettagliatamente le agevolazioni per ricercatori, docenti, lavoratori contro-esodati e lavoratori impatriati (Agenzia delle Entrate – Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
Incentivi ricercatori e docenti:
Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Il periodo di fruizione è limitato complessivamente a quattro periodi di imposta.
I docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
– essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
– essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
– aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
– svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
– acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Incentivi lavoratori contro-esodati:
Possono accedere all’incentivo in esame i soggetti che presentano i requisiti di seguito indicati:
– avere risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia;
– essere cittadino dell’Unione europea in possesso di un titolo di laurea;
– negli ultimi due anni (leggi: ventiquattro mesi) o più, avere svolto continuativamente, fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia, un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa o, in alternativa, un’attività di studio conseguendo un titolo accademico (laurea o una specializzazione post lauream);
– essere stati assunti o avere avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia a decorrere dal 20 gennaio 2009 (ferma restando la decorrenza dei benefici fiscali dal 28 gennaio 2011);
– avere trasferito il proprio domicilio e la residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;
– impegnarsi a non trasferire nuovamente il proprio domicilio o la propria residenza fuori dall’Italia prima del decorso di cinque anni, pena la decadenza dal beneficio stesso con conseguente recupero dei benefici già fruiti e applicazione delle relative sanzioni e interessi.
I redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa concorrono a formare la base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.
Lavoratori impatriati:
A decorrere dal 1° gennaio 2017, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2016, salva la possibilità riconosciuta ai soggetti beneficiari della legge n. 238 del 2010 di accedervi su opzione.
Impatriati in possesso di laurea:
Destinatari del beneficio fiscale in esame sono i soggetti, comunitari (dal 2016) ed extracomunitari (dal 2017) che:
– siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, o
– abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione:
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ove ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
– svolgere l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
– prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
– rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Lavoratori autonomi impatriati:
Il lavoratore autonomo che, a partire dall’anno 2017, acquisisce la residenza in Italia e accede al beneficio ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 – ad esempio, perché non laureato o proveniente da un Paese con il quale non è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo per lo scambio di informazioni -, deve possedere unicamente i seguenti requisiti:
– non deve essere stato residente nel territorio dello Stato nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento,
– deve impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni, nonché svolgervi l’attività lavorativa in modo prevalente.
Opzione per il regime fiscale dei lavoratori impatriati:
I soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, possono optare per il regime agevolativo.
In particolare:
– l’accesso all’opzione è consentito a tutti i lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e ai titolari di attività di impresa in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge n. 238 del 2010;
– i soggetti interessati devono possedere i requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238 del 2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza, che richiede la permanenza in Italia per cinque anni, decorrenti dalla data di prima fruizione del beneficio;
– per beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati, i lavoratori dipendenti, esercitano l’opzione mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro; i lavoratori autonomi e gli imprenditori esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.
Misura dell’agevolazione, durata e decadenza:
Per quanto riguarda la misura dell’agevolazione, il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo ammesso al beneficio fiscale, “concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.
Per l’anno di imposta 2016, è agevolabile solo il reddito di lavoro dipendente e, tale reddito, è soggetto a tassazione nella misura del 70% del suo ammontare.
Mentre a partire dall’anno d’imposta 2017, la percentuale tassabile di reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo è ridotta al 50%.
Anche i lavoratori che usufruiscono già dall’anno di imposta 2016 del regime speciale per i lavoratori impatriati, possono beneficiare per il quadriennio successivo (2017-2020) della nuova misura di favore e usufruire, quindi, della tassazione agevolata del 50%. Resta inteso che, per l’anno di imposta 2016, il reddito agevolabile concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%.
L’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati spetta per cinque periodi di imposta e, precisamente, per quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il beneficiario decade dall’agevolazione se trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia prima che siano decorsi due anni dal suo trasferimento nel territorio dello Stato. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
A tal fine si precisa che il biennio di permanenza nel territorio dello Stato decorre dal periodo di imposta in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente, ciò in coerenza con il presupposto dell’agevolazione in esame, basato sulla acquisizione della residenza fiscale.
In caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente scadenza anteriore al decorso del biennio, ovvero in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente allo scadere del biennio per cause non imputabili al lavoratore, questi non decade dall’agevolazione purché non trasferisca la residenza fuori dall’Italia prima del biennio.
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