Agevolazioni tributarie per le onlus




La Suprema Corte con sentenza 19 aprile 2017, n. 9828 ha accertato nell’ambito delle agevolazioni tributarie a favore di una Fondazione l’osservanza dei precetti della norma tributaria.

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la CTR Puglia ha respinto l’appello di una Fondazione – Onlus, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione di primo grado, sfavorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato il provvedimento di cancellazione dal registro dell’Anagrafe Unica ONLUS con conseguente revoca delle agevolazioni fiscali; il Giudice di appello ha confermato la decisione della CTP non rispondendo le clausole dello Statuto della Fondazione ai requisiti formali richiesti dall’art. 10, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs. n. 460 del 1997.
La Fondazione ricorre per la cassazione della sentenza ritenendo che il Giudice di appello abbia erroneamente dato rilievo ad aspetti puramente formali senza considerare che la Fondazione aveva sempre posto in essere attività a beneficio di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economico-sociali, mai effettuato la distribuzione di utili o erogazioni in violazione di tale principio, e che non è richiesta una espressa previsione, nello statuto o nell’atto costitutivo, dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di suo scioglimento mediante clausola formulata in modo tale da riprodurre pedissequamente il testo normativo di riferimento.
Per la Cassazione il ricorso va rigettato, in quanto, l’eccessivo formalismo addebitato alla CTR investe l’interpretazione data da quest’ultima allo Statuto della Fondazione, cioè ad un atto privato, e non già alla legge regolatrice del rapporto, e si tratta di una censura all’evidenza infondata; l’impugnata decisione pone a confronto con l’art. 10, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs. n. 460 del 1997, l’art. 3 del predetto Statuto, il cui testo risulta puntualmente riprodotto, proprio al fine di evidenziare che si tratta di disposizioni del tutto diverse da quelle normativamente prescritte, per un verso, essendo consentito al consiglio di amministrazione l’investimento del denaro pervenuto alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio e, per altro verso, essendo previsto un divieto di distribuzione di utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, il quale non soddisfa né l’obbligo di impiegare tutte le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, né l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, come previsto dalla norma; che, pertanto, non si tratta all’evidenza di una diversa formulazione letterale la quale lascia intatti i principi espressi dalle sopra richiamate previsioni di legge e le conclusioni della CTR – sul punto – sono frutto di una valutazione rimessa al giudice di merito, non censurabile in questa sede, per la verità neppure evocati nel motivo di ricorso, e rispettose del divieto di interpretazione estensiva della norma tributaria; che, infine, si deve considerare, che i requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera della legge, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione.


 


 


 






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