Alcuni punti della parte normativa dell’accordo 20/4/2017 per il settore Commercio Sistema Impresa





Si riporta una sintesi su alcuni punti della Parte Normativa del Verbale di accordo del 20/4/2017 siglato tra Sistema Impresa e Fesica Confsal, Confsal Fisals per il rinnovo CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi 1/7/2013


Orario di lavoro
Per le agenzie immobiliari, l’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni. L’orario settimanale su 5 giorni di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì; in caso di orario settimanale su 6 giorni, la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13.00 del sabato.
Per i call center in outsourcing, l’orario di lavoro può essere continuato, ovvero spezzato. Nel caso di orario spezzato, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, normalmente, inferiore a 3 ore e con un intervallo, di norma, non superiore a 4 ore. Non si considera orario in turno quello compreso tra le 8:00 e le 23:00; tra un turno ed il successivo di lavoro non possono intercorrere meno di 11 ore.
Per gli operatori di vendita; la prestazione lavorativa è distribuita su 5 giorni alla settimana ovvero su 4 giorni interi e 2 mezze giornate.


Lavoro straordinario
Per i lavoratori dipendenti da agenzie immobiliari le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 186:
a. 15% per ore straordinarie di lavoro prestate in giorni feriali;
b. 30% per ore straordinarie di lavoro prestate in giorni festivi o la domenica;
c. 30% per ore straordinarie di lavoro prestate in orario notturno dalla ore 22 alle 6 del mattino;
d. 50% per ore straordinarie di lavoro prestate in orario notturno in giorni festivi o fa domenica.


Per i lavoratori addetti ai call centers, superate le 50 ore di straordinario, per le ore eccedenti, spetta un riposo compensativo retribuito. La maggiorazione viene retribuita entro il mese successivo a quello di effettuazione dello straordinario.


Lavoro notturno
Nel caso in cui i lavoratori addetti a call center prestino il lavoro ordinario notturno per un numero di ore non inferiore a quattro, questi avranno diritto alla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e ad una maggiorazione del 15%, fermo restando che la maggiorazione minima non può essere inferiore ad euro 15,00.
La maggiorazione per lavoro notturno spetta inoltre ai lavoratori il cui turno comprende anche l’orario tra le ore 23 e le ore 8 di mattina, con l’effettuazione di lavoro per almeno 2 ore in questo arco temporale.


Permessi
Per gli addetti ai call center i permessi retribuiti spettano in misura pari a:
– 88 ore, nelle aziende fino a 15 dipendenti;
– 104 ore, nelle aziende oltre i 15 dipendenti.


Per gli operatori di vendita, oltre ai permessi previsti in sostituzione delle ex festività, spettano 9 giornate annue di ulteriori permessi retribuiti. Tali permessi vengono attribuiti in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato e, se non goduti entro l’anno di maturazione; danno luogo al pagamento di una corrispondente indennità sostitutiva, determinata sulla base della retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo.


Periodo di prova per gli operatori di vendita
E’ stabilito nella misura di 60 giorni.


Flessibilità
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale, in particolari periodi dell’anno, sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Il limite massimo è esteso a 24 settimane per le agenzie immobiliari. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Per i lavoratori dipendenti da cali center in outsourcing e per i lavoratori dipendenti da agenzie immobiliari viene riconosciuto un incremento del monte annuo di permessi retribuiti di cui all’articolo 139, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno s’intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 130 e nei limiti previsti dall’art. 129


Flessibilità dell’orario – ipotesi aggiuntiva A
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 118, con le seguenti modalità:
– per le aziende di cui all’art. 114, lett. a) b) e c): – superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno da 44 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Il limite massimo è esteso a 24 settimane per le, agenzie immobiliari. Limitatamente ai call center in outsourcing per un numero di dipendenti non superiore ai 40% potrà essere superato l’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 12 settimane. Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 139, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dei l’ora rio normale settimanale. Per i lavoratori dipendenti da call center in outsourcing e per i lavoratori dipendenti da agenzie immobiliari a cui si applica tale criterio di flessibilità; viene riconosciuto, invece, un incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti di cui a II’art. 139 pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi


Flessibilità dell’orario – ipotesi aggiuntiva B
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui all’art. 118, sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane con le seguenti modalità:
1) superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1), verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 139, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.


Trattamento economico di malattia
Gli operatori di vendita hanno diritto ad un trattamento economico interamente a carico dell’azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto:

















Anni di servizio

Durata assenza

%

Fino al 6° primi 5 mesi 100
3 mesi successivi 50
Oltre il 6° primi 8 mesi 100
4 mesi successivi 50


Trattamento economico di infortunio
Gli operatori di vendita, in caso di infortunio – o di malattia professionale – hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità giornaliera per malattia temporanea.
Gli operatori di vendita soggetti all’assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all’indennità erogata dall’INAIL, ad un trattamento integrativo, a carico dell’azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto:

















Anni di servizio

Durata assenza

%

Fino al 6° primi 5 mesi 100
3 mesi successivi 50
Oltre il 6° primi 8 mesi 100
4 mesi successivi 50


In caso di infortunio sui lavoro gli operatori di vendita hanno, inoltre, diritto alfa corresponsione aggiuntiva (da attuare attraverso polizze assicurative o forme equivalenti) dei seguenti importi:
– € 27.500,00 in caso di morte;
– € 37.500,00 in caso di invalidità permanente totale.”





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