Approvato, in via definitiva, il disegno di legge sul lavoro autonomo




In dato odierna, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sul lavoro autonomo e agile.


Tra le novità del disegno di legge:
– al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti l’abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, se autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
– la stabilizzazione, dal 1° luglio 2017, della DIS/COLL, l’indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori) nonché l’estensione agli assegnisti e dottorandi con borsa di studio;
– la deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e sog-giorno; la deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati; la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
– i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo;
– in caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto; in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.





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