Si forniscono istruzioni sul premio di 1.000 euro previsto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Dal 17 luglio 2017 sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
– WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
– Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017. Potranno verificarsi, al riguardo, due fattispecie:
1) Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio–luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017). In tale ipotesi il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda. Al fine di ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/18, ovvero compilare la dichiarazione che il minore sarà iscritto anche per l’anno 2017/18.
2) Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018). In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
In entrambe le fattispecie evidenziate, la documentazione dovrà indicare: la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido; il CF del minore; il mese di riferimento; gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Per quanto concerne l’ introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche il richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione”.
Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce, tuttavia, il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso (entro 90 giorni).
Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). L’utente che opta per l’accredito su un conto con iban è tenuto a presentare anche il mod. SR163.
Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa stabilito per il 2017 secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda. Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto – anche in via prospettica – il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande.