Aspetti economici del rinnovo contrattuale nell’industria delle Calzature





Siglata il 27/4/2017, tra ASSOCALZATURIFICI e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti all’industria delle Calzature, con decorrenza dall’1/4/2016 al 31/12/2019.


Aumenti retributivi e nuovi minimi contrattuali


L’aumento contrattuale, pari a euro 70 euro lordi calcolati al 4° livello e riparametrati sulla base dell’attuale scala paramatrale, sarà erogato alle seguenti scadenze:
– euro 25 dal 1/4/2017
– euro 25 dal 1/4/2018
– euro 20 dal 1/4/2019





















































Livello

Aumento dall’1/4/2017

Aumento dall’1/4/2018

Aumento dall’1/4/2019

8 30,75 30,75 24,60
7 30,00 30,00 24,00
6 27,25 27,25 21,80
5 25,75 25,75 20,60
4 25,00 25,00 20,00
3 Super 24,25 24,25 19,40
3 23,75 23,75 19,00
2 Super 22,75 22,75 18,20
2 22,50 22,50 18,00
1 13,50 13,50 10,80


Pertanto seguono i nuovi minimi contrattuali secondo le suddette scadenze:





















































Livello

Minimo dall’1/4/2017

Minimo dall’1/4/2018

Minimo dall’1/4/2019

8 2.132,76 2.163,51 2.188,11
7 1.987,97 2.017,97 2.041,97
6 1.830,76 1.858,01 1.879,81
5 1.738,68 1.764,43 1.785,03
4 1.674,39 1.699,39 1.719,39
3 Super 1.636,61 1.660,86 1.680,26
3 1.600,75 1.624,50 1.643,50
2 Super 1.554,53 1.577,28 1.595,48
2 1.521,11 1.543,61 1.561,61
1 1.204,66 1.218,16 1.228,96


Elemento di garanzia retributiva


Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di II livello a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva.
L’importo dell’E.G.R., pari a 200,00 euro lordi per l’anno di competenza 2017, 250 euro lordi per l’anno di competenza 2018 e 300 euro lordi per l’anno di competenza 2019 – uguale per tutti i lavoratori, è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale.
L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo dell’anno seguente a quello di competenza (ad esempio a marzo 2018 verrà erogato l’egr di competenza 2017) per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza, proporzionalmente ridotto come al comma precedente indicato e così negli anni successivi.





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