Siglata il 27/4/2017, tra ASSOCALZATURIFICI e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti all’industria delle Calzature, con decorrenza dall’1/4/2016 al 31/12/2019. Aumenti retributivi e nuovi minimi contrattuali L’aumento contrattuale, pari a euro 70 euro lordi calcolati al 4° livello e riparametrati sulla base dell’attuale scala paramatrale, sarà erogato alle seguenti scadenze: Livello Aumento dall’1/4/2017 Aumento dall’1/4/2018 Aumento dall’1/4/2019 Pertanto seguono i nuovi minimi contrattuali secondo le suddette scadenze: Livello Minimo dall’1/4/2017 Minimo dall’1/4/2018 Minimo dall’1/4/2019 Elemento di garanzia retributiva Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di II livello a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva.
– euro 25 dal 1/4/2017
– euro 25 dal 1/4/2018
– euro 20 dal 1/4/2019
8
30,75
30,75
24,60
7
30,00
30,00
24,00
6
27,25
27,25
21,80
5
25,75
25,75
20,60
4
25,00
25,00
20,00
3 Super
24,25
24,25
19,40
3
23,75
23,75
19,00
2 Super
22,75
22,75
18,20
2
22,50
22,50
18,00
1
13,50
13,50
10,80
8
2.132,76
2.163,51
2.188,11
7
1.987,97
2.017,97
2.041,97
6
1.830,76
1.858,01
1.879,81
5
1.738,68
1.764,43
1.785,03
4
1.674,39
1.699,39
1.719,39
3 Super
1.636,61
1.660,86
1.680,26
3
1.600,75
1.624,50
1.643,50
2 Super
1.554,53
1.577,28
1.595,48
2
1.521,11
1.543,61
1.561,61
1
1.204,66
1.218,16
1.228,96
L’importo dell’E.G.R., pari a 200,00 euro lordi per l’anno di competenza 2017, 250 euro lordi per l’anno di competenza 2018 e 300 euro lordi per l’anno di competenza 2019 – uguale per tutti i lavoratori, è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale.
L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo dell’anno seguente a quello di competenza (ad esempio a marzo 2018 verrà erogato l’egr di competenza 2017) per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza, proporzionalmente ridotto come al comma precedente indicato e così negli anni successivi.
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