In sede di dichiarazione dei redditi è possibile fruire di sconti fiscali in relazione ad alcune spese sostenute nel corso dell’anno. Vediamo in dettaglio come fruire della detrazione d’imposta per le spese sostenute per i premi di assicurazione (Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 2017). PREMI ASSICURATIVI DETRAIBILI È possibile ridurre l’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi detraendo un importo pari al 19% dei premi pagati relativi a: CONDIZIONI Sotto il profilo soggettivo, al fine di fruire della detrazione per i premi assicurativi, è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, mentre il beneficiario può essere chiunque. Nel caso di contratti cd. “misti”, dove la copertura riguarda più rischi aventi ad oggetto un regime fiscale differenziato la polizza deve indicare in modo distinto l’importo del premio riferito a ciascun rischio. D’altronde, se l’assicurazione prevede l’erogazione della prestazione sia in caso di morte, sia in caso di permanenza in vita o di riscatto anticipato, la detrazione può essere fruita limitatamente alla parte di premio riferita al rischio morte; di conseguenza, il certificato assicurativo deve necessariamente evidenziare gli importi di premio riferiti ai singoli rischi. TABELLA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI E LIMITI DI DETRAIBILITA’ DELLE ASSICURAZIONI Data di stipula o rinnovo del contratto Oggetto del contratto Condizioni richieste Limite di spesa – di durata non inferiore a 5 anni – che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima € 530 € 750 – La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto € 1.291,14 Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo Codice: La somma degli importi con codice onere “36” e “38” non può superare € 750; La somma degli importi con codice onere “36”, “38” e “39” non può superare € 1.291,14 Esempio: Importo con codice “36” = 530 Importo con codice “38” = 500 ricondotto ad euro 220 Importo con codice “39” = 1.000 ricondotto ad euro 541 (1.291 – 530 – 220)
– contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
– contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante;
– contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.
Qualora il contratto riguardi familiari fiscalmente a carico, invece, il soggetto che sostiene effettivamente la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare risulti come contraente e/o come assicurato. Più precisamente, la detrazione spetta al contribuente se:
– egli è contraente e assicurato;
– egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
– un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
– egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
– il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.
La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.
Fino al 31.12.2000
Assicurazione vita e infortuni
Contratto:
Codice “36”
Dal 1.01.2001
Assicurazione
Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%
Dal 1.01.2016
Assicurazione
Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
Codice “38”
Non rileva la data
Assicurazione
– Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
Codice “39”
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