Dal 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025 A seguito delle modifiche intervenute con la Legge di stabilità, a partire dal 1° gennaio 2017, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari: Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dall’ 1.01.2017 al 31.12.2018 Lavoratori notturni a turni: A) Occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno; B) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2017 al 31.12.2018 Lavoratori notturni a turni: Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2017 al 31.12.2018 I lavoratori appartenenti alla categoria dei lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti di cui sopra. Le domande di pensione presentate ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011 dai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, i soggetti risultino beneficiari delle disposizioni in parola.
a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità).
Ai fini del riconoscimento del beneficio in parola non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.
Come accennato in apertura, ai requisiti pensionistici previsti dall’articolo 1, commi 4 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 – dai decreti ministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 – non si applicano, in seguito all’intervento della Legge di Stabilità, gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Ne consegue che i predetti requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
Minimo 61 e 7 mesi*
97,6
almeno 35 anni
Minimo 62 e 7 mesi*
98,6*
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
Minimo 63 e 7 mesi*
99,6
almeno 35 anni
Minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
Minimo 62 e 7 mesi*
98,6
almeno 35 anni
Minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
Con effetto dal 1° gennaio 2017, a seguito delle modifiche intevenute, ai fini dell’accesso al beneficio in parola, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda (modulo AP45) e la necessaria documentazione entro il 1° marzo 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017; entro il 1° maggio 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempreché sia accertato il possesso dei prescritti requisiti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate di seguito:
a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;
b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
c. tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Le comunicazioni di accoglimento delle domande di accesso al beneficio inviate agli interessati prima della data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 sono state riesaminate d’ufficio alla luce delle predette disposizioni.
Con successivo messaggio – specifica l’Inps – all’esito delle modificazioni che saranno apportate dal decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1 comma 208, della legge n. 232 del 2016, verranno predisposte le ulteriori istruzioni.
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