CCNL Igiene ambientale – Utilitalia: firmato un accordo integrativo



CCNL Igiene ambientale –  Utilitalia: firmato un accordo integrativo

Sottoscritto un accordo modificativo di alcuni istituti contrattuali per i dipendenti di imprese di servizi ambientali

In sintesi si riportano i punti più importanti toccati dall’intesa:

Indennità integrativa mensile
L’indennità integrativa mensile è aumentata da 30,00 euro/mese a 50,00 euro/mese a decorrere dalla retribuzione del mese di giugno 2017.

Trattamento per i giorni festivi
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade di norma di domenica; per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica il riposo settimanale può essere fissato in altro giorno della settimana. Qualora il riposo settimanale cada in un giorno feriale, la domenica è considerata giorno feriale lavorativo, mentre è considerato giorno festivo quello stabilito per il riposo settimanale.

Lavoro domenicale
Ai lavoratori che prestano servizio domenicale normale – in turni con riposo settimanale fissato in altro giorno, al fine di garantire la continuità dei servizi d’istituto – è riconosciuta un’indennità pari a euro 7,00.

Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, di norma, ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumularsi con le ore di riposo giornaliero. Sono peraltro consentite la collocazione nonché modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga determinate dalle esigenze tecnico-organizzative del servizio pubblico essenziale assicurato.


Per il personale addetto, anche in servizio di reperibilità, ai servizi ambientali di cui all’art. 3 del presente CCNL, qualora il riposo settimanale cada in un giorno feriale, la domenica è considerata giorno feriale lavorativo, mentre è considerato giorno festivo quello stabilito per il riposo settimanale. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo, di norma, entro i 3 giorni successivi nonché al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.

Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro
Dall’1/6/2017, nel caso di assenza dal servizio dovuta ad infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 365 giorni di calendario. Il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi durante l’arco temporale di 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
I periodi di ricovero ospedaliero anche in day hospital o di ospedalizzazione domiciliare, debitamente certificati e comunicati, intervenuti nell’arco temporale dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso, non si computano ai fini del raggiungimento dei periodi di conservazione del posto, fino ad un massimo complessivo di 120 giorni di calendario nel medesimo arco temporale.
 Per gli eventi morbosi in corso al 1/6/2017, ai soli lavoratori che abbiano già raggiunto o raggiungano entro il 31/7/2017 la scadenza del periodo di comporto come regolato dal presente articolo si riconosce il mantenimento delle condizioni precedenti, ove più favorevoli; a tal fine, vengono individuati i giorni di assenza ancora consentiti secondo la disciplina del comporto previgente, che verranno sottratti dai 365 giorni di comporto previsto dal presente articolo, per individuare in via convenzionale il numero dei giorni di assenza utilizzati dal lavoratore e computabili ai fini del raggiungimento del periodo di conservazione del posto.






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