Chiarimenti sui rimborsi IVA




Si forniscono chiarimenti in materia di rimborsi IVA (Agenzia delle Entrate – Circolare 07 aprile 2017, n. 8/E).

Dal 3 dicembre 2016 è stato innalzando da 15.000 a 30.000 euro il limite al di sotto del quale il rimborso dell’IVA è eseguito senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, anche sui rimborsi in corso di esecuzione a tale data.
In particolare, successivamente al 3 dicembre 2016, per i rimborsi per i quali occorreva la garanzia, l’ufficio o l’agente della riscossione non procede a richiederla ovvero, se già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto, non è tenuto a presentarla. Non occorre, altresì, integrare la dichiarazione annuale IVA con il visto di conformità – laddove mancante – ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per beneficiare dell’esonero dalla garanzia.
Si sottolinea che:
– la nuova disciplina non ha effetti sui rimborsi già erogati alla data di entrata in vigore della disposizione che ha innalzato il limite di riferimento, con la conseguenza che le garanzie prestate in corso di validità per i rimborsi già erogati non possono essere restituite;
– nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi a seguito di ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data del 3 dicembre 2016.






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