Forniti chiarimenti sul regime di imposizione sostitutiva dei redditi di fonte estera per i nuovi residenti, volto ad incentivare il trasferimento della residenza in Italia dei soggetti ad elevata capacità contributiva (Agenzia entrate – circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regime di imposizione sostitutiva previsto per i redditi di fonte estera può essere attivato su base opzionale al ricorrere di specifiche condizioni.
La prima condizione richiede il trasferimento della residenza fiscale da un paese estero in Italia. La seconda condizione presuppone che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.
A chi presenti queste caratteristiche è consentito optare per il regime, anche a favore di uno o più familiari alle stesse condizioni, purché la residenza in Italia sia cronologicamente circoscritta a un solo periodo d’imposta nei dieci complessivi che precedono quello di validità dell’opzione.
La suddetta opzione consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero; sono, dunque, esclusi, dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti neo residenti.
Pertanto, il reddito autonomo derivante da attività esercitate all’estero o il reddito derivante da attività d’impresa svolta all’estero dal neo residente mediante una stabile organizzazione è assoggettato al regime opzionale; allo stesso modo, il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l’opzione è considerato reddito prodotto all’estero.
Istanza di interpello
Qualora il contribuente nutra dei dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, può presentare specifica istanza preventiva di interpello all’Agenzia delle Entrate. La suddetta istanza può essere presentata anche se il soggetto interessato non abbia ancora trasferito la residenza in Italia ma intenda conoscere preliminarmente il parere dell’amministrazione finanziaria. L’eventuale risposta negativa non pregiudica la fruizione del regime per il contribuente che, ritenendo integrati tutti i presupposti, decida di dimostrare la ricorrenza in altra sede.
La presentazione può essere effettuata mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata.
Nell’istanza, il soggetto è tenuto ad indicare lo status di non residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione ed è inoltre tenuto ad indicare tutti gli elementi che consentono all’Agenzia delle Entrate di verificare la presenza delle condizioni che legittimano l’accesso al regime.
Esercizio, effetti, durata dell’opzione
Al ricorrere delle condizioni soggettive e oggettive, le persone fisiche interessate possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti oltre frontiera. L’opzione si perfeziona, estendendola anche nel caso ai familiari, o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i soggetti che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Pertanto, i soggetti che intendono accedere al nuovo regime a partire dal 2017, devono esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 settembre 2018. L’opzione può validamente esercitata in dichiarazione anche qualora, pur essendo stata presentata apposita istanza di interpello, non sia pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione è tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.
In caso di decesso del neo residente, la dichiarazione può essere effettuata dagli eredi per conto del de cuius.
Il contribuente può inoltre escludere dall’applicazione dell’imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri.
I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari, il pagamento ammonta a venticinquemila euro. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Non risultando applicabile il ravvedimento operoso, non è possibile versare l’imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno. La suddetta imposta sostitutiva esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi di fonte estera che, pertanto, non dovranno subire alcun altra imposta sostitutiva o ritenuta.
Il regime opzionale ha carattere temporaneo; infatti gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. La cessazione del regime comporta che i redditi esteri debbano concorrere alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente e scontare l’imposizione ordinaria Irpef e che il compimento del quindicennio ha ripercussioni sui familiari, facendo venir meno l’efficacia dell’eventuale estensione dell’opzione.
L’opzione può essere inoltre revocata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione. La volontà di non volersi più avvalere del regime d’imposta sostitutiva dei redditi esteri deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi; qualora il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione, deve essere inviata apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione. La revoca può essere esercitata anche se il contribuente ha già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta; in tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta può essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.
Si decade invece dal regime in caso di:
– omesso o incompleto versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
– trasferimento della residenza fiscale all’estero.
La cessazione, la revoca e la decadenza dal regime impediscono al soggetto che aveva optato per il regime di esercitare una nuova opzione, con la conseguenza che lo stesso, finchè fiscalmente residente in Italia, resterà assoggettato a imposizione ordinaria su tutti i redditi ovunque prodotti.
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