Il regime agevolato per i ricercatori e docenti è incompatibile con il regime speciale per lavoratori impatriati e contro-esodati. Inoltre, i suddetti regimi risultano incompatibili con il nuovo regime fiscale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, volto ad incentivare il trasferimento della residenza in Italia di soggetti ad elevata capacità contributiva (Agenzia entrate – circolare 23 maggio2017, n. 17/E).
Chi si trasferisce in Italia e acquista la residenza fiscale, se fruisce del regime agevolativo per i lavoratori impatriati non può contemporaneamente fruire del regime previsto per i docenti e ricercatori nel caso in cui svolga anche una attività di docenza. In tal caso, anche il reddito derivante dall’attività di docenza è ammesso a concorrere alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Il medico, docente o ricercatore all’estero, che, nel 2017 si trasferisce in Italia per svolgere, come lavoratore dipendente o autonomo, attività di ricerca o docenza e contemporaneamente svolge, come libero professionista, attività di lavoro autonomo, ha la possibilità di fruire dell’agevolazione, limitatamente alla parte di reddito prodotto in relazione all’attività di docenza e ricerca, e assoggettare a tassazione ordinaria il reddito di lavoro autonomo prodotto in virtù dell’esercizio della libera professione di medico. In alternativa, qualora decida di avvalersi dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati, può fruire del regime speciale previsto per tutti i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, quindi sia per i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio della professione di medico che per i redditi di lavoro autonomo o dipendente derivanti dall’attività di docenza o ricerca.
Le suddette agevolazioni, tra loro incumulabili, non sono inoltre cumulabili con il nuovo regime fiscale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, volto ad incentivare il trasferimento della residenza in Italia di soggetti ad elevata capacità contributiva.
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