Fornite precisazioni sull’obbligo assicurativo a carico dei professionisti e sull’attività di vigilanza dell’Ordine territoriale (CNDCEC – Nota informativa 15 maggio 2017, n. 28).
Nello specifico, sono forniti i seguenti chiarimenti:
– l’obbligo assicurativo è strettamente legato all’esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, e non alla sola iscrizione nell’albo professionale;
– l’obbligo assicurativo sussiste solo qualora il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e il cliente deve essere inteso come destinatario finale del servizio professionale;
– le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti;
– il professionista dipendente che non svolga l’attività professionale in nome e per conto proprio non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa;
– la mancata stipula dell’assicurazione costituisce illecito disciplinare.
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