CHIMICA ARTIGIANATO VENETO: scelta del Fondo previdenza complementare




I dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto settore chimica, gomma, plastica, vetro devono, entro il 31 maggio, esprimere la propria scelta contrattuale alla previdenza complementare.

Come da previsione contrattuale, a decorrere dall’1/3/2017 e sino al 28/2/2019 il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità per ogni anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) la quota di € 26 su base mensile per operai, impiegati e quadri (per gli apprendisti la quota è pari a € 10) quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato prescelto dal lavoratore delle imprese artigiane della regione Veneto settore chimica, gomma, plastica, vetro.
Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza dall’1/3/2017 in poi.
Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% sarà versata una quota pari al 50% di quanto previsto per il dipendente a tempo pieno (13 €) – (per gli apprendisti € 5).
Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota prevista per il dipendente a tempo pieno (€ 26) – (per gli apprendisti € 10).
La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente dal datore di lavoro per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda di adesione con il cedolino paga del mese di marzo 2017. Nel caso di nuova assunzione la scheda sarà consegnata all’inizio del rapporto di lavoro.
Il lavoratore in forza alla data dell’1/3/2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 31/5/2017; se assunto successivamente all’1/3/2017 tale scelta sarà comunicata entro 90 giorni dalla data di assunzione.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza di cui sopra, la scelta andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.
Il versamento sarà effettuato congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole di versamento già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall’ente bilaterale.
Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore e anche nel caso di mancata scelta.
La scelta (o l’eventuale mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale.
Il versamento della quota di adesione contrattuale al Fondo, disciplinato dal presente articolo, non comporterà l’obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.





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