Al coniuge separato, sebbene non affidatario dei figli, spettano gli ANF se la madre (affidataria dei figli) non lavora.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, non viene richiesto il requisito della convivenza del figlio con l’avente diritto all’assegno per il nucleo familiare. La convivenza, infatti, non è richiesta quale presupposto per il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare, ma è idonea a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l’insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l’assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva respinto l’appello dell’Inps contro la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per i figli affidati alla madre in sede di separazione.
Secondo i giudici, infatti, il coniuge separato non affidatario è titolare del diritto alla corresponsione dell’assegno.
La legge dispone che, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge.
Pertanto, diversamente a quanto sostenuto dall’Inps, il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l’assegno in questione in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello non affidatario.
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