Deducibili le somme restituite al datore di lavoro o committente



L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di deduzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite al soggetto erogatore – datore di lavoro o committente (Circolare n. 7/E del 2017)

Sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF le somme restituite al soggetto erogatore (datore di lavoro o committente) in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata.
La deduzione si applica al reddito dell’anno in cui le somme sono restituite.
A tal fine l’importo va inserito nella colonna 1 del Rigo E/33 del Modello 730/2017 ovvero del rigo P/33 del Modello Dichiarazione dei redditi PF2017, avendo cura di verificare che corrisponda a quanto indicato al punto 440 della CU 2017 e la presenza del codice CG nelle annotazioni oppure, se il contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, a quanto indicato nell’attestazione rilasciata dal soggetto percettore.


A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 l’importo di tali somme in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi.
A tal fine l’importo va inserito nella colonna 2 del Rigo E/33 del Modello 730/2017 ovvero del rigo P/33 del Modello Dichiarazione dei redditi PF2017, avendo cura di verificare che corrisponda a quanto indicato al rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730/3 anno 2016 oppure nel rigo RN47, colonna 36, del Modello Unico Persone Fisiche 2016.

ISTANZA DI RIMBORSO


In alternativa alla deduzione, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, seguendo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 aprile 2016. In tale seconda ipotesi, la richiesta di rimborso è irrevocabile.
A tal fine l’istanza di rimborso deve essere presentata in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate nel termine di due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi il termine biennale di presentazione dell’istanza di rimborso decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta la restituzione, ancorché l’importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo.





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