Forniti chiarimenti in materia di depositi fiscali ai fini IVA, alla luce delle modifiche apportate dal “Decreto fiscale”, n. 193/2016, collegato alla manovra di bilancio 2017 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 03 maggio 2017, n. 55/E).
Nello specifico, è stato chiarito che:
– anche nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l’imposta da versare tramite F24 vada calcolata applicando il valore percentuale delle materie prime di provenienza italiana introdotte nel deposito IVA (cfr. quesito 2) al corrispettivo o valore pattuito per l’ultima cessione effettuata prima dell’estrazione. A tal fine, ALPHA ha l’onere di acquisire detta percentuale dal proprio cedente (BETA);
– per i beni estratti da un deposito IVA, la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. Ne consegue che la base imponibile delle estrazioni effettuate da ALPHA sarà costituita dal corrispettivo addebitato da BETA. La nuova disciplina ha introdotto due modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA, ossia il versamento diretto con F24 e l’inversione contabile, che si differenziano a seconda dell’operazione mediante la quale il bene è introdotto nel deposito. Tale circostanza obbliga colui che estrae i beni a dover individuare l’operazione con cui i beni sono introdotti nel deposito (acquisto intracomunitario, immissione in libera pratica o acquisto nazionale). Nel caso di specie, l’esatta individuazione dell’operazione con cui i beni sono stati introdotti nel deposito sarebbe impossibile, in quanto si tratta di materie prime, le quali, una volta introdotte nel deposito IVA, confluiscono in un processo di lavorazione che porta a generare prodotti finiti di diversa natura. Pertanto, bisogna individuare l’importo del versamento da effettuare con F24 per l’estrazione dei prodotti dal deposito applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di beni di provenienza italiana da questa comunicata. Alla restante somma sarà applicabile il reverse charge. In merito alle rettifiche di valore, se il corrispettivo viene variato in un momento successivo all’estrazione, sorge in capo a colui che estrae i beni dal deposito l’obbligo di effettuare la variazione in aumento, se il differenziale è positivo, ovvero, il diritto di effettuare la variazione in diminuzione, se il predetto dato è negativo. Tale obbligo decorre dal ricevimento della nota di credito o di debito da parte della consorella. La modalità di rettifica seguirà la modalità con cui è stata assolta l’IVA in fase di estrazione;
– il soggetto che estrae dal deposito IVA un bene per il quale sia applicabile la procedura del versamento diretto (mediante F24) dell’imposta dovuta non può scomputare dal versamento stesso il credito IVA proveniente dalla liquidazione IVA periodica. Tale soluzione appare coerente anche con la previsione, secondo cui il versamento dell’IVA dovuta per l’estrazione è materialmente eseguito dal gestore, in nome e per conto di colui che estrae, col quale è solidalmente responsabile del versamento stesso. Ammettendo la compensazione “verticale”, infatti, il gestore del deposito sarebbe, in definitiva, solidalmente responsabile anche della correttezza della compensazione effettuata dal soggetto terzo estrattore;
– l’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà prevista per l’estrazione dei beni da un deposito IVA, deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.
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