Docenti e ricercatori che si stabiliscono in Italia: approfondimenti sul regime fiscale agevolato



A seguito dell’emanazione della Legge di Bilancio 2017, sono state apportate modifiche, tra l’altro, anche alla disciplina relativa al regime fiscale agevolato fruibile dai docenti e dai ricercatori scientifici, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni consecutivi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La previgente disposizione normativa prevedeva che il periodo entro cui docenti e ricercatori scientifici dovevano rientrare a svolgere la loro attività in Italia era di 7 anni solari successivi al 30 maggio 2010. Ora, a seguito della modifica apportata, è sancito che, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017, l’agevolazione fiscale in oggetto diviene permanente, nel senso che non è prevista una data ultima utile per poter far rientro in Italia; essa, dunque, trova applicazione anche per docenti e ricercatori, aventi i requisiti richiesti, che si trasferiscono in Italia dopo il 30 maggio 2017.
Il beneficio fiscale non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia, ma interessa in linea generale tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri. Ai fini della fruizione del beneficio della tassazione agevolata, docenti e ricercatori devono trovarsi in determinate condizioni, quali:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne il possesso del titolo di studio, sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. In relazione alla durata dell’attività di ricerca o docenza, essa deve essersi protratta all’estero per almeno 2 anni consecutivi. Il periodo di 2 anni deve essere calcolato sulla base del calendario comune; per l’attività di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici. L’attività di ricerca può essere individuata nella attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso organismi di ricerca, pubblici o privati, intendendo per tali: le università, gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell’innovazione, le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca. E’ irrilevante che le predette entità svolgano anche attività economiche. L’attività di docenza può essere individuata nell’attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. Le attività non necessariamente devono essere state svolte nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro. L’effettivo svolgimento delle attività all’estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università, attestante sia la natura dell’ente, sia l’attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata. I soggetti interessati devono venire a svolgere in Italia la loro attività di ricerca o di docenza, essendo irrilevante la natura del datore di lavoro o del soggetto committente (università pubblica o privata, centro di ricerca pubblico o privato, impresa o ente). L’acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato può avvenire prima o dopo l’inizio dell’attività di ricerca o docenza.
L’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia.






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