Ridefiniti i contributi all’editoria e i relativi requisiti richiesti ai fini dell’accesso, differenziati a seconda della forma dell’impresa, che può essere costituita nella forma di cooperativa giornalistica che edita quotidiani e periodici, impresa editrice di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, ente senza fini di lucro ovvero impresa editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tale ente, impresa editrice che edita quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, impresa editrice, ente ed associazione che edita periodici per non vedenti e ipovedenti, associazione dei consumatori e degli utenti che edita periodici in materia di tutela del consumatore, iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori, impresa editrice di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero (D.Lgs. n. 70/2017).
Cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro
Il contributo si differenzia per le edizioni su carta o in formato digitale e risulta subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
– anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
– regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall’impresa editrice richiedente il contributo;
– edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata in parallelo con l’edizione su carta o in via esclusiva;
– impiego, nell’intero anno di riferimento del contributo, di almeno 5 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici;
– per l’edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali;
– iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente;
– iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conformità degli assetti societari alla normativa vigente;
– assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici;
– proprietà della testata per la quale si richiede il contributo;
– divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria;
– obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti;
– impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
Imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche
I contributi sono volti alla tutela e alla diffusione dell’informazione presso le comunità presenti sul territorio italiano espressione delle minoranze linguistiche riconosciute e il relativo accesso richiede il possesso degli stessi requisiti visti in precedenza, ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti relativi alla forma societaria.
Imprese editrici che editano periodici per non vedenti e ipovedenti
I contributi sono concessi per i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore. Per accedere al contributo è necessario che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale e che siano presenti i seguenti requisiti:
– anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
– proprietà della testata per la quale si richiede il contributo;
– obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti.
Per le sole imprese, ad eccezione degli enti e delle associazioni, sono richiesti anche ulteriori requisiti:
– regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall’impresa editrice richiedente il contributo;
– iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente;
– iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conformità degli assetti societari alla normativa vigente.
Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
L’accesso al contributo richiede la preventiva iscrizione presso l’elenco dei consumatori e il possesso dei seguenti requisiti:
– anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
– proprietà della testata per la quale si richiede il contributo;
– obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti.
Anche in tal caso, per accedere al contributo è necessario che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.
Imprese editrici di quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero
Il contributo è volto alla tutela e alla diffusione dell’informazione italiana all’estero e ai fini dell’accesso al contributo sono richiesti i requisiti previsti per le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro, fatta eccezione per i soli quotidiani italiani editi in Italia e diffusi all’estero dei seguenti requisiti:
– regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall’impresa editrice richiedente il contributo;
– iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente;
– iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conformità degli assetti societari alla normativa vigente.
Per le imprese editrici di periodici italiani editi e diffusi all’estero si applicano invece i seguenti requisiti:
– anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
– assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici;
– divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria;
– obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti;
– impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
In caso di diffusione prevalentemente all’estero dei suddetti periodici sono invece richiesti:
– anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
– regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall’impresa editrice richiedente il contributo;
– iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente;
– iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conformità degli assetti societari alla normativa vigente;
– assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici;
– proprietà della testata per la quale si richiede il contributo;
– divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria;
– obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti;
– impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
Per accedere ai contributi è altresì necessaria la:
– periodicità almeno trimestrale della testata nell’anno di riferimento del contributo;
– trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all’estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all’estero, attestati dal competente capo dell’ufficio consolare italiano di prima categoria.
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