Con la recente Sentenza n. 12319 del 17 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio secondo il quale, deve ritenersi illegittimo l’accertamento di plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi, determinata in via induttiva sulla base del valore accertato e rettificato definitivamente ai fini dell’imposta di registro. L’illegittimità di tale presunzione è applicabile con effetto retroattivo ai giudizi ancora pendenti.
FATTO
In relazione alla cessione di un suolo edificabile, l’Agenzia delle Entrate ha accertato una maggior plusvalenza ai fini IRPEF nei confronti del contribuente (cedente), calcolata prendendo in considerazione il valore rettificato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nei confronti della parte acquirente in seguito alla definizione agevolata (condono ex art. 16, della Legge n. 289/2002) a cui quest’ultimo aveva aderito.
I giudici tributari, hanno confermato la legittimità dell’atto impositivo, attribuendo rilievo, ai fini della determinazione del valore del terreno ceduto e del conseguente calcolo della plusvalenza tassabile, alla definizione agevolata di cui si è avvalsa l’acquirente con riferimento alla lite da essa proposta in ordine alle applicate imposte di registro, ipotecaria e catastale, postulando in capo al cedente coobbligato la facoltà e l’onere di opporsi al condono e proseguire la lite e in mancanza la definitività dell’accertato valore del bene anche ai fini dell’IRPEF.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza da oltre un decennio, si riteneva l’Amministrazione finanziaria legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento della plusvalenza di cessione di un terreno edificabile sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, salva per il contribuente la facoltà e l’onere della prova contraria.
Nel 2015, con il cd. “decreto crescita e internazionalizzazione (decreto legislativo n. 147 del 2015) è stata introdotta la previsione secondo la quale: “le disposizioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP riguardanti la determinazione delle plusvalenze si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.
Riformando la decisione dei giudici tributari, la Corte Suprema ha accolto il ricorso del contribuente affermando l’illegittimità della ricostruzione induttiva effettuata dall’Amministrazione finanziaria e avallata dai tributari, in ragione dello jus superveniens rappresentato.
Il chiaro tenore interpretativo della norma, precisa la Suprema Corte, ne determina l’applicazione con effetto retroattivo anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma.
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