Precisazioni normative e indicazioni operative per il godimento dell’esonero contributivo previsto, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni.
Come noto, la Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, tra l’altro, un esonero totale dal versamento contributivo presso l’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali:
– che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, con età inferiore a 40 anni alla data d’inizio della nuova attività;
– che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, che non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività e la cui azienda sia ubicata nei territori montani e/o nelle zone agricole svantaggiate.
Il requisito della “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” si intende soddisfatto qualora il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nel corso dell’anno 2016 o del 2017, non sia stato già iscritto in precedenza e successivamente cancellato, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in oggetto. Il requisito della mancata precedente iscrizione, per i coltivatori diretti, è richiesto con esclusivo riferimento al titolare del nucleo CD, anche se comunque l’Istituto accerta che il nucleo del coltivatore diretto non sia composto dai medesimi soggetti, anche se con ruoli diversi, e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente.
Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per un periodo massimo di 36 mesi; successivamente, l’esonero è spettante nella misura del 66,66% per un periodo di 12 mesi e nella misura del 50% per ulteriori 12 mesi. L’esonero ha ad oggetto la quota IVS ed il contributo addizionale cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:
– il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
– il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
La spettanza dell’esonero è comunque subordinata:
a) alla sussistenza della regolarità contributiva (DURC), all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti “de minimis”.
Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, devono inoltrare all’Inps una domanda telematica di ammissione all’incentivo, accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, selezionando il modulo di domanda occorrente. Chiaramente, va anche presentato il modulo per la dichiarazione sugli aiuti “de minimis”. In sede di tariffazione, per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di beneficio e la stessa sia stata processata con esito positivo, è applicato l’esonero dal versamento nelle previste percentuali.