La Legge di Bilancio 2017 ha previsto anche per quest’anno la possibilità di beneficiare della procedura di estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa degli immobili strumentali posseduti dall’imprenditore individuale. Il termine ultimo per esercitare l’opzione scade il 31 maggio 2017.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA
Grazie alla procedura di estromissione agevolata, gli imprenditori individuali hanno la possibilità di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA pari all’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
SOGGETTI BENENFICIARI
Possono avvalersi dell’estromissione i soggetti che alla data del 31 ottobre 2016 rivestivano la qualifica di imprenditore individuale (inclusi quelli in stato di liquidazione) e l’hanno conservata fino al 1° gennaio 2017 (data a partire dalla quale assume rilevanza l’esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa).
L’estromissione, inoltre, può essere effettuata:
– dall’erede dell’imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2016, a condizione che l’opzione sia esercitata dall’erede che abbia proseguito l’attività del de cuius in forma individuale;
– dal donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività imprenditoriale del donante;
Sono esclusi dall’agevolazione, invece:
– i soggetti per i quali, al 1° gennaio 2017, sia venuta meno la qualifica di imprenditore individuale (ad esempio, per cessazione attività);
– l’imprenditore individuale che prima del 1° gennaio 2017 ha concesso in affitto o in usufrutto l’unica azienda (in tal caso viene a cessare l’attività d’impresa);
– gli enti non commerciali.
BENI AGEVOLABILI
L’estromissione agevolata può essere eseguita con riferimento agli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione) posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2016.
Si tratta, in particolare, dei beni immobili:
– strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
– strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
Possono essere oggetto di esclusione dal patrimonio anche gli immobili posseduti dall’imprenditore in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell’imprenditore.
Sono esclusi dalla procedura di estromissione, invece, gli immobili che:
– costituiscono beni “merce”;
– anche se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione;
– anteriormente al 1° gennaio 2017, sono stati ceduti o già destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione deve essere esercitata dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017 e determina il trasferimento degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore, per cui vengono assoggettati al regime proprio dei redditi fondiari e non alle regole di tassazione previste per i redditi d’impresa, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017.
Le modalità di esercizio dell’opzione sono affidate al comportamento concludente dell’imprenditore.
ciò significa che assumono rilevanza gli adempimenti dell’imprenditore che presuppongano la volontà di escludere gli immobili dal patrimonio dell’impresa, fermo restando che il perfezionamento dell’opzione si realizza attraverso l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
Può considerarsi comportamento che esprime in modo concludente la volontà di estromettere gli immobili, ad esempio, la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria) oppure sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).
L’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello di dichiarazione dei redditi – relativa all’operazione di estromissione dei beni – può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’imposta sostitutiva dovuta è pari all’ 8% della base imponibile di ciascun bene immobile che si intende estromettere.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate:
– la prima rata, pari al 60% dell’imposta dovuta, entro il 30 novembre 2017;
– la seconda rata, pari al 40% dell’imposta dovuta, entro il 16 giugno 2018.
Il versamento deve essere eseguito tramite modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale”.
L’omesso o insufficiente versamento delle rate non determina l’inefficacia dell’opzione, ma legittima l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, dei relativi interessi e delle sanzioni.
Per gli importi non versati è possibile, comunque, avvalersi del ravvedimento operoso.
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