Le recenti modifiche normative in tema di presentazione dei modelli F24 con utilizzo in compensazione di crediti tributari hanno sollevato diverse difficoltà applicative e dubbi che purtroppo l’Amministrazione non ha ancora dipanato.
Come noto, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In particolare, il contribuente può provvedere direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 on-line”dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, ovvero per il tramite di un intermediario abilitato. Quest’ultimo può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, sulla base di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico”.
Ora, con la pubblicazione del D.L. n. 50/2017 nella Gazzetta ufficiale del 24 aprile 2017, il Legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina riguardante l’utilizzo in compensazione di crediti tributari, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP o crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. In sostanza, dunque, dal 24 aprile 2017 le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita IVA, anche con saldo diverso da zero, ma contenenti i suddetti crediti, non possono più essere presentate utilizzando il servizio home banking (servizi bancari con accesso da internet).
Al riguardo, tra i crediti utilizzati in compensazione e che implicano l’obbligo di cui in parola, non si ritiene vada incluso il bonus 80 euro, anticipato dai datori di lavoro quali sostituti di imposta ai titolari di lavoro dipendente ed assimilato aventi diritto. Il bonus, infatti, non rappresenta propriamente un credito d’imposta. Dubbi invece si nutrono con riferimento ai rimborsi da assistenza fiscale dei sostituti di imposta, i quali costituiscono crediti relativi alle imposte sui redditi e/o alle relative addizionali, ancorché le relative compensazioni siano escluse dal limite massimo di compensazione.
Quanto poi all’efficacia temporale dell’obbligo, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia avrà inizio solo a partire dal 1° giugno prossimo, ma ciò chiaramente non esclude la ricorrenza dell’obbligo anteriormente alla predetta data. Piuttosto, soccorre al riguardo lo Statuto del Contribuente, per il quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
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