Le domande respinte o calcolate in maniera non corretta, volte ad ottenere la NASpI per effetto di una inesatta applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013 dovranno essere riesaminate in autotutela ove non riferite a rapporti già esauriti, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Inps.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 5, del T.U. maternità nella parte in cui, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 ha stabilito che questa tipologia di permessi e congedi non può considerarsi utile né ai fini del raggiungimento delle suddette tredici settimane, né ai fini del raggiungimento delle trenta giornate ma deve essere neutralizzata e determina un conseguente ampliamento rispettivamente del quadriennio e dei dodici mesi di riferimento. Pertanto, ad ogni buon fine, l’Inps precisa che alla luce della sentenza in oggetto, i periodi da neutralizzare devono intendersi quelli relativi a permessi e congedi che sono stati riconosciuti al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Dnuque, le eventuali domande intese ad ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI respinte o calcolate in maniera non corretta per effetto di una inesatta applicazione della sentenza in oggetto dovranno essere riesaminate in autotutela ove non riferite a rapporti già esauriti.