Illegittimo il licenziamento per le offese al superiore




E’ Illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore a seguito di un diverbio con il superiore, laddove tale comportamento è sanzionato dalle disposizioni del contratto collettivo con una mera sanzione conservativa.

Nel caso di specie, una società ha licenziato un ldipendente per aver avuto un diverbio, conclusi con delle offese, nei confronti del suo superiore gerarchico. Per la società tale comportamento ha dato vita ad una insubordinazione così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
La Corte d’appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore ed ha ordinato la reintegra di quest’ultimo nel posto di lavoro. Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione che ha affermato innanzitutto che l’insubordinazione consiste nel rifiuto di eseguire un ordine (legittimo) impartito da un superiore, nel caso in oggetto però non emerge né dalla sentenza impugnata né dal tenore della contestazione disciplinare che il lavoratore si sia rifiutato di eseguire ordini impartitigli da un superiore. Inoltre, dal momento che il CCNL applicato dalla società ricorrente prevede che per l’alterco non seguito da violenza fisica è applicabile la sanzione conservativa della multa o della sospensione, il licenziamento disciplinare intimato è illegittimo, ciò è avvalorato poi, dal fatto che il comportamento del lavoratore (verificatosi all’interno dei locali aziendali ma al di fuori dell’orario di lavoro), non integra un’ipotesi di insubordinazione in quanto che esso consiste nel rifiuto del lavoratore di eseguire un ordine legittimo impartito da un superiore.






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