I trasferimenti di immobili di interesse storico-artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina (Corte di Cassazione – Sentenza 11 maggio 2017, n. 11620).
La Suprema Corte rigetta il ricorso del contribuente avverso la sentenza CTR che aveva parzialmente accolto il suo appello.
Nello specifico l’Agenzia delle entrate, con avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni notificato al contribuente, revocava le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, applicate in sede di registrazione dell’atto di compravendita, in ragione delle caratteristiche di lusso del bene. Il contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela, sostenendo che, indipendentemente dalle caratteristiche di lusso dell’immobile, poteva usufruire ugualmente delle agevolazioni fiscali, atteso che l’abitazione era classificata fra i beni di interesse storico, artistico ed archeologico.
Con atto di autotutela, l’Agenzia delle entrate rinunciava all’imposta di registro, riconoscendo l’interesse storico e artistico dell’immobile, e confermava l’atto impositivo nella parte riguardante le imposte ipotecarie e catastali, oltre le sanzioni irrogate. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che veniva rigettato; successivamente appellata dal contribuente la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello, annullando le sanzioni irrogate, per il resto aderendo alla tesi dell’Ufficio, secondo cui le novità legislative in tema di imposta di registro non introducevano modifiche alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali estendendo agevolazioni agli immobili di interesse storico – artistico.
Per il ricorrente il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il legislatore, modificando la tariffa del registro, non abbia inteso introdurre modifiche alla disciplina delle imposte ipotecaria e catastale e quantomeno estendere gli immobili di interesse storico – artistico l’agevolazione della misura fissa con riferimento alle predette imposte.
Secondo la Suprema Corte “I trasferimenti di immobili di interesse storico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Né la diversa collocazione della previsione agevolativa dell’imposta di registro a favore degli immobili “vincolati”, slittata dal terzo al quarto periodo dell’art. 1, primo comma, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, giusta l’art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico ed artistico”.
L’art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché l’art. 1 della allegata tariffa tutt’ora escludono l’agevolazione della misura fissa con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale relativamente ad atti di trasferimento di immobili dichiarati di interesse storico – artistico.
Nessun provvedimento legislativo, difatti, è intervenuto a modificare la disciplina del regime agevolativo delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, la differente collocazione della previsione agevolativa dell’imposta di registro a favore degli immobili “vincolati”, col quale il legislatore ha soltanto voluto ridurre la misura fissa dell’imposta di registrazione in caso di trasferimento di immobili assieme a pertinenze, non può in alcun modo ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a favore dei ridetti immobili di interesse storico e artistico.
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