Non può ritenersi legittima l’attività di vendita “libera” al dettaglio svolta dall’imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale della Camera di Commercio, il quale venda soprattutto prodotti acquistati da terzi. In tal caso si rende necessaria l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni amministrative per il commercio in forma ambulante (Ministero dello Sviluppo Economico – Risoluzione 08 maggio 2017, n. 169670).
Il Ministero ha chiarito che l’esercizio della vendita al dettaglio “libera” di prodotti ortofrutticoli da parte dell’imprenditore agricolo può essere effettuata solo se c’è prevalenza dei prodotti provenienti dalla propria azienda agricola.
In particolare, il Ministero ha evidenziato che secondo la disciplina speciale del settore agricolo, “gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nella sezione speciale della Camera di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio italiano, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, con l’osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sanità. La vendita diretta al dettaglio è ammessa anche per i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
Tale semplificazione viene meno qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dall’azienda agricola dell’imprenditore, nell’anno solare precedente, sia superiore a:
– 160.000 euro per gli imprenditori individuali;
– 4 milioni di euro per le società agricole”.
Ne consegue che i produttori agricoli sono legittimati a vendere, senza osservare le prescrizioni in materia amministrativa per la vendita al dettaglio previste dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998, anche prodotti non provenienti dai propri fondi (ivi compresi i prodotti trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione), purché in misura non prevalente e comunque entro i limiti suindicati.
Il superamento di detti limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) comporta il passaggio dell’attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale.
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