Stipulato, il giorno 16/5/2017, tra CNA Emilia Romagna, CONFARTIGIANATO Emilia Romagna e CGIL, CISL, UIL Emilia Romagna, il verbale di Accordo sulla Detassazione per il Comparto Artigianato
L’accordo, nel rispetto delle linee guida indicate dall’accordo interconfederale nazionale del 23/11/2016 per l’artigianato, dà la possibilità di espletare le procedure previste dal DL. Del 25 marzo 2016 in materia di tassazione agevolata del salario di produttività.
II presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà in data 31/12/2017, le parti concordano sin d’ora di incontrarsi nel mese di novembre per valutare eventuali proroghe.
E’ valido e si applica ai lavoratori dipendenti da imprese associate alle OO.AA. comprese le confederazioni datoriali dell’artigianato a tutti i livelli nonché dai loro enti e/o società, partecipate o promosse indipendentemente dall’ubicazione della sede legale e/o operativa.
L’accordo si applica anche nei confronti dei dipendenti a tempo parziale, i quali beneficeranno del premio in misura percentuale, proporzionata all’orario di lavoro contrattuale.
L’accordo si applica anche ai lavoratori assunti nel corso dell’anno. Nei confronti di questi l’erogazione del premio verrà conteggiata nella misura di un dodicesimo dell’ammontare totale del premio per ogni mese, o frazione pari o superiore ai 15 gg di calendario, di lavoro.
I datori di lavoro che si avvarranno del presente Accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato.
II datore di lavoro che applica il presente accordo, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio.
Le parti si danno atto, ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità, malattia, infortunio.
I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo, indicheranno se vi è la possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sottoforma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), anche attraverso il coinvolgimento dell’EBER, fermo restando che essi devono intendersi sostitutivi, in tutto o in parte, dell’erogazione delle somme di cui all’art. 1, c.182, Legge 208/2015.
I lavoratori che intendano avvalersi di tale opzione, devono comunicarlo al proprio datore di lavoro entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa.
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