Incentivi fiscali per il commercio: l’indicazione in dichiarazione




Il beneficio del credito di imposta decade ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio anche quando si tratti di incentivi fiscali per il commercio (Corte di Cassazione – Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2395).

La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP, confermata anche dalla CTR, per indebita compensazione di credito di imposta per incentivi per il commercio, mediante credito di imposta da far valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, sostenedo che è stato violato il principio di diritto, per cui “l’art. 11 della I. n. 317 del 1991 impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio anche quando si tratti dell’agevolazione prevista dall’art. 11 della I. 449 del 1997; ciò in virtù del rinvio che la seconda disciplina opera – tra l’altro – alla prima”.
Ai fini della concreta applicazione del suindicato principio di diritto, “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa … e dall’istanza di rimborso …, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggior pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.
Compete al giudice del rinvio, appurato il sussistere della decadenza, qualificarne la natura, anche alla luce dei presupposti sostanziali del credito d’imposta di cui specificamente si tratta (quali la disponibilità solo per determinati settori di attività, nonché entro i “limiti dello stanziamento”, nonché l’inutilizzabilità a fini di rimborso), verificando poi – quanto a questi ultimi – la prova del sussistere degli stessi in base agli atti già ritualmente acquisiti, nonché valutare – infine – la conseguenziale opponibilità o meno del credito medesimo a prescindere dalle modalità e termini di inserimento nella dichiarazione, ove allegato un errore di fatto o di diritto.






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