Aggiornate le Faq sull’”Incentivo occupazione SUD” in seguito alle precisazioni fornite dall’Anpal e dall’Inps circa le istanze rimaste in stand by per l’assenza di DID.
L’”Incentivo occupazione SUD” prevede un incentivo all’assunzione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del Sud, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’lnail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS provvede a: consultare gli archivi informatici dell’ANPAL al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato; calcolare l’importo dell’incentivo spettante; verificare la disponibilità residua della risorsa; informare, esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Circa il recente ritardo nell’aggiornamento degli archivi ANPAL concernenti lo stato di disoccupazione del lavoratore, il quale ha comportato la reiezione di istanze di assunzioni che invece presentavano i requisiti di legge – cosa che ha comportato l’interruzione del processo di elaborazione delle richieste di agevolazione – l’Inps, con apposito messaggio, ha precisato che le citate richieste sono state rielaborate centralmente e risultano nello stato “accolta”.
Un’ulteriore risposta in materia di Bonus sud è stata fornita dalla Fondazione studi riguardo quanto indicato dalla circolare Inps n. 41/17, secondo cui in favore dello stesso lavoratore, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto, ovvero, dopo una prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. La motivazione – precisa la Fondazione – è dovuta al fatto che l’incentivo in questione è da considerare un aiuto di Stato per il quale vengono utilizzati fondi europei. La misura, poi, è selettiva, in quanto i destinatari diretti sono soggetti predefiniti, identificati con determinati requisiti, pertanto il bonus è da considerare una specie di “dote” in capo al lavoratore che, una volta erogata anche in modo parziale, non può essere più riconosciuta, neanche in via residuale. Il Consiglio Nazionale, in proposito, ha sollecitato l’Inps all’implementazione di un automatismo nella procedura di richiesta affinché sia allertato il richiedente nel caso che per lo stesso lavoratore sia già presente un’istanza da altro datore di lavoro; sarebbe consigliabile, quindi, dove possibile, non procedere all’assunzione del soggetto prima di avere una conferma ufficiale da parte dell’Istituto sulla legittimità della richiesta stessa.