INPS: istruzioni sulla domanda per il premio alla nascita




Dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro corrisposto su domanda della futura madre. In particolare, la richiesta può essere presentata dal 4 maggio 2017.


Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps, su domanda della donna gestante o della madre del minore. Nella domanda deve essere specificato l’evento per il quale si richiede il beneficio, cioè: compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza); nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza); adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.
Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si deve presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Allo stesso modo, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. Nell’ipotesi in cui, invece, si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese, deve essere presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.


La domanda deve essere presentata dal 4 maggio prossimo all’Inps telematicamente via WEB o Contact Center Integrato ovvero Enti di Patronato.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.
Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la madre interessata deve corredare la domanda selezionando alternativamente le modalità di certificazione della gravidanza che seguono: presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata; indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL; indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza; esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre deve autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Stessa indicazione è richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.


La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato. Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione. Solo per gli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della richiesta decorre dal 4 maggio.





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