Il reddito della casa di abitazione è ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità. L’Inps, in seguito a recente circolare, torna sull’argomento, soffermandosi sulla decorrenza e gestione degli indebiti in materia.
Ai fini della concessione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità, come noto, i redditi da prendere in considerazione sono quelli calcolati agli effetti dell’Irpef e, pertanto, sono esclusi i redditi esenti. A tale riguardo, l’Inps, sulla scorta di alcune pronunce giurisprudenziali, ha finora considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione, atteso che il reddito in questione, seppur deducibile interamente, è comunque assoggettato ad Irpef. Negli ultimi anni, tuttavia, si è consolidato un orientamento opposto, secondo cui il reddito della casa di abitazione è da considerarsi ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.
Nello specifico, stante l’applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali in parola, sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Qualora, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno comunque riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data. Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.
Al fine di fornire indicazioni in ordine alla decorrenza e gestione degli indebiti, l’Inps ha inoltre chiarito che le procedure di calcolo sono state implementate al fine di non attribuire rilevanza a tale reddito da gennaio 2017 nelle seguenti lavorazioni: prima liquidazione; riesame di domande di invalidità civile respinte per il superamento del limite reddituale; riesame di prestazioni di invalidità civile sospese per il corrente anno.
A fronte dell’implementazione delle procedure non saranno riconosciuti importi a credito precedenti al 1° gennaio 2017.