Si forniscono indicazioni sui contributi per i lavoratori interessati dal sisma 2016.
In seguito agli eventi sismici che si sono verificati il 24 agosto 2016, per il 2016 e il 2017, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, per: a) i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del sisma, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici, nei confronti dei quali non si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) i lavoratori suddetti impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
Tale indennità è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Le Regioni interessate dal sisma trasmettono all’Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori, i provvedimenti di concessione, corredati dalle relative domande aziendali (modello SR100), con il numero di decreto convenzionale “30000”, attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “flusso B”. Le aziende, poi, inoltrano all’Inps la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti (modello SR41) e le Sedi Inps erogano la prestazione con le stesse modalità seguite finora per le prestazioni di CIG in deroga.
Quanto ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa, ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione Separata o alle gestioni Commercianti e Artigiani nonché ai professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma, che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni colpiti dal sisma, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 5.000 euro, concessa dalla Regione. I lavoratori interessati devono presentare l’istanza direttamente alle Regioni seguendo le istruzioni che ogni singola Regione pubblica con apposito bando.
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