Installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro: inderogabilità della procedura organizzativa




Non ha alcuna rilevanza il consenso concesso dai lavoratori per l’installazione delle telecamere nei locali aziendali, dovendo, tale installazione, essere preceduta, dall’accordo stipulato con le rappresentanze sindacali o dall’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un datore di lavoro condannato alla pena di euro 600,00 di ammenda per aver installato due telecamere in azienda senza accordo stipulato con le rappresentanze sindacali e senza l’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro (ora Ispettorato nazionale del lavoro), in violazione della libertà e dignità dei lavoratori.
Secondo i giudici, infatti, l’installazione di apparecchiature deve preceduta dall’accordo tra datore e rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se I’accordo non è raggiunto, lo stesso datore deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (Ispettorato). Pertanto, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata. Il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) dei lavoratori non vale a salvaguardare la condotta del datore di lavoro.
L’installazione in azienda, da parte del datore, di impianti audiovisivi deve, quindi, essere preceduta dall’accordo con le rappresentanze sindacali, con l’ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore reprimibile con la speciale tutela di cui allo Statuto dei lavoratori.
È escluso che i lavoratori possano autonomamente provvedere al riguardo, essendo gli stessi configurabili come soggetti deboli del rapporto di lavoro, da ciò deriva come non abbia alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai dipendenti, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui, nel caso di specie, le rappresentanze sindacali, per legge, sono portatrici, in luogo dei lavoratori.


In conclusione, l’assenso delle rappresentanze sindacali è considerato secondo la normativa come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa all’installazione degli impianti, derivando da ciò l’inderogabilità e la tassatività sia dei soggetti legittimati e sia della procedura autorizzativa.





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