Irap agente di commercio: l’autonoma organizzata va dimostrata




L’esercizio dell’attività di agente di commercio è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata (Corte di Cassazione – Ordinanza 11 aprile 2017, n. 9325).

La Suprema Corte rinvia alla CTR, in diversa composizione, la sentenza con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza di rimborso dell’IRAP – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, esercente la professione di agente di commercio, che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno dichiarato tardiva la richiesta di rimborso quanto all’acconto IRAP, per decorso del termine, decorrente dalla data di versamento, e, quanto alle residue richieste di rimborso, hanno sostenuto l’esistenza del presupposto impositivo dell’IRAP, rappresentato dall’autonoma organizzazione, risultando, dalla documentazione in atti, l’utilizzo di “due diversi luoghi di svolgimento dell’attività (abitazione ad uso promiscuo e locale ufficio)”, nonché di “due autovetture e tre computer” con “quote di ammortamento di importo rilevante”.
Secondo la Cassazione “il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, decorre, nelle ipotesi di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare dei tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva “dell’an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, hanno escluso che gli agenti di commercio siano ineluttabilmente compresi nel novero dei contribuenti comunque tenuti al pagamento. Occorre dunque anche per costoro verificare la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, costituendo in ogni caso onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni.
Quanto poi all’impiego di beni strumentali, occorre verificare se si tratta o meno di beni eccedenti, secondo id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione.
Come affermato di recente, “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rivelarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.
Ora, i giudici della C.T.R. hanno ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione sulla base di una serie di elementi indicativi, nel loro complesso, dell’eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione di mezzi strumentali, indicando soltanto la presenza di più luoghi di esercizio dell’attività, più autovetture e più computer.
È mancata dunque la necessaria valutazione della concreta tipologia di beni strumentali e di spese, necessaria ai fine di verificare l’effettiva sussistenza dei requisito dell’autonoma organizzazione.






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