IRAP e medici convenzionati al SSN




Ai fini IRAP, la disponibilità da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dalla legge, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 05 maggio 2017, n. 11092).

La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, avverso la sentenza delle CTR che, ai fini IRAP, riteneva sussistente il presupposto dell’imposta de qua poiché nelle annualità fiscali in questione il contribuente si era avvalso di una “autonoma organizzazione” nell’esercizio della sua professione, ciò specificamente desumendosi dai costi sostenuti e dei beni strumentali utilizzati.
La Suprema Corte ribadisce che:
– “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.”;
– “In tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale”;
– “In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”.
La sentenza impugnata non applica con esattezza tali principi di diritto, sviluppando considerazioni non adeguate sulla sussistenza dei presupposti impositivi, con particolare riguardo al possesso di beni strumentali ed ai costi sostenuti nelle annualità fiscali in oggetto.





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