L’attività di ristorazione e intrattenimento gestita in modo diretto da un istituto scolastico, con l’impiego esclusivo degli studenti iscritti e la supervisione dei loro tutor, come parte integrante del percorso formativo degli stessi studenti, deve ritenersi “strettamente connessa” a quella dell’insegnamento, e perciò, le relative prestazioni offerte a titolo oneroso ad un pubblico selezionato beneficiano dell’esenzione ai fini IVA (Corte di Giustizia UE – Sentenza 4 maggio 2017, n. 699/15).
FATTO
Nell’ambito di una controversia tra un Istituto d’insegnamento superiore inglese, che offre corsi di formazione nel settore della ristorazione, dell’ospitalità alberghiera e delle arti dello spettacolo, e l’amministrazione finanziaria del Regno Unito, è stata sollecitata l’interpretazione dei giudici europei in merito all’applicazione dell’esenzione IVA relativamente a prestazioni di servizi di ristorazione e intrattenimento fornite direttamente dall’Istituto medesimo, attraverso l’impiego esclusivo degli studenti iscritti con la supervisione dei loro tutor, come parte integrante dell’insegnamento finalizzata al completamento del percorso didattico con l’esperienza pratica.
DISCIPLINA DELL’ESENZIONE IVA
In deroga al principio generale, secondo il quale sono soggette a IVA “le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale”, sono esenti tra l’altro “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili“.
Ai fini dell’esenzione dell’attività didattica e delle prestazioni o cessioni strettamente connesse esercitate da organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, devono essere rispettate una o più delle seguenti condizioni:
a) gli organismi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto, gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;
b) gli organismi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;
c) gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all’IVA;
d) le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA.
Inoltre, l’esenzione deve ritenersi esclusa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che:
– non sono indispensabili all’espletamento delle operazioni riferite all’attività principale esente;
– sono essenzialmente destinate a procurare all’ente o all’organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all’IVA.
L’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SVOLTA DALLA SCUOLA
L’Istituto scolastico di insegnamento superiore inglese offre corsi di formazione nel settore della ristorazione, dell’ospitalità alberghiera e delle arti dello spettacolo.
Al fine di consentire agli studenti iscritti ai corsi di acquisire competenze in un contesto pratico, l’Istituto stesso, con l’aiuto degli studenti e con la supervisione dei loro tutor, gestisce un ristorante e organizza spettacoli destinati ad un pubblico esterno all’istituto. Tanto il ristorante quanto gli spettacoli sono aperti a un pubblico limitato composto da persone che possono essere interessate dagli eventi organizzati dall’Istituto, e che sono recensite in una banca dati al fine di essere informate riguardo tali eventi per mezzo di un notiziario regolare. Tali persone sono informate del fatto che gli eventi suddetti sono offerti nell’ambito della formazione degli studenti, a un prezzo ridotto che, per i pasti, raggiunge circa l’80% del prezzo effettivo della prestazione. Nel caso in cui il numero di prenotazioni al ristorante non raggiunga un minimo di 30 coperti, il pasto è annullato.
Le entrate supplementari derivanti da tali prestazioni di servizi, realizzate in concorrenza diretta con le imprese commerciali, non costituiscono lo scopo principale delle prestazioni suddette.
La formazione pratica è stata concepita come parte dei corsi ed era conosciuta dagli studenti al momento dell’iscrizione ai diversi diplomi.
L’Istituto ritiene che sul prezzo fatturato per i pasti e i servizi di intrattenimento forniti non debba essere applicata l’IVA, riconoscendo l’esenzione in qualità di servizi “strettamente connessi” all’insegnamento.
DECISIONE DEI GIUDICI EUROPEI
Sulla base della disciplina UE in materia IVA, i giudici europei hanno affermato che possono essere considerate prestazioni «strettamente connesse» alla prestazione principale d’insegnamento e, quindi, esentate dall’IVA, le attività, esercitate in circostanze come nel caso di specie, consistenti nel fornire, da parte degli studenti di un istituto d’insegnamento superiore, nell’ambito della loro formazione e a titolo oneroso, servizi di ristorazione e di intrattenimento a terzi, allorché tali servizi sono indispensabili alla loro formazione e non sono destinati a generare entrate supplementari allo stesso istituto, mediante la realizzazione di operazioni in concorrenza diretta con imprese commerciali soggette all’IVA.
Spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, il rispetto delle condizioni di esenzione e il carattere accessorio delle prestazioni all’attività d’insegnamento.
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